Componenti di sicurezza: obblighi propri per chi non fa la macchina
Se fabbrichi un componente di sicurezza destinato a macchine altrui, il Reg. (UE) 2023/1230 ti tratta come fabbricante a tutti gli effetti: marcatura CE tua, dichiarazione UE di conformità tua, fascicolo tecnico tuo. Non basta più consegnare un pezzo "conforme alle norme applicabili" e lasciare che sia l'integratore a mettere la firma. L'Allegato I definisce con precisione cosa rientra nella categoria e le conseguenze non sono simboliche.
Cosa rende un prodotto un componente di sicurezza
L'Allegato I del Reg. (UE) 2023/1230 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1230) qualifica come componente di sicurezza un prodotto che svolge una funzione di sicurezza, viene immesso sul mercato separatamente dalla macchina e il cui guasto o malfunzionamento mette a rischio la sicurezza delle persone. Non conta l'uso finale che ne farà l'integratore: conta la funzione intrinseca del componente.
L'elenco esemplificativo dell'Allegato I è stato aggiornato rispetto a quello della direttiva 2006/42/CE. Alcune voci sono state riformulate per coprire componenti con funzioni digitali e software integrato, in linea con l'impostazione generale del regolamento che estende l'attenzione a cybersicurezza e funzioni programmabili. Se il tuo prodotto compariva nell'elenco della vecchia direttiva, verifica comunque la formulazione attuale: la sostanza può essere cambiata anche a parità di nome del prodotto.
l'elenco è esemplificativo, non esaustivo. Un prodotto può qualificarsi come componente di sicurezza anche se non compare testualmente in Allegato I, se soddisfa i tre criteri (funzione di sicurezza, immissione separata, rischio in caso di guasto).
Perché la valutazione è spesso più severa di quella della macchina
Un componente di sicurezza in Allegato I segue le stesse procedure di valutazione della conformità previste per le macchine ad alto rischio, comprese quelle che richiedono il coinvolgimento di un organismo notificato. Questo accade anche quando la macchina che lo integrerà non rientrerebbe, da sola, in una categoria a rischio elevato.
La logica è semplice: il componente deve funzionare correttamente in un numero indeterminato di contesti d'uso diversi, non in uno solo. Chi progetta un sistema di arresto d'emergenza o un dispositivo di interblocco non conosce a priori tutte le macchine su cui finirà installato. La valutazione deve quindi essere più conservativa, non meno.
Marcatura e dichiarazione: obblighi che non puoi delegare
Se fabbrichi solo il componente, non la macchina finita, il Reg. (UE) 2023/1230 ti impone comunque:
- apposizione della marcatura CE sul componente stesso, non su un documento di accompagnamento generico;
- redazione di una dichiarazione UE di conformità autonoma, riferita al componente e non alla macchina che lo ospiterà;
- costituzione e conservazione di un fascicolo tecnico specifico per il componente, distinto da quello che il fabbricante della macchina finale dovrà redigere per l'insieme.
L'integratore della macchina non può sostituirsi a te in questi adempimenti. Riceverà il tuo componente già marcato e la tua dichiarazione, e li userà come base per la propria valutazione complessiva, ma resta responsabile solo dell'integrazione, non della conformità intrinseca del componente.
se il tuo prodotto rientra tra quelli per cui è richiesto l'organismo notificato, verifica i tempi di prenotazione. Le liste di attesa per alcune categorie non sono brevi.
Cosa significa per te
- Controlla se il tuo prodotto rientra nell'elenco esemplificativo aggiornato dell'Allegato I, o se comunque soddisfa i tre criteri sostanziali (funzione di sicurezza, immissione separata, rischio da guasto).
- Non riutilizzare senza verifica la dichiarazione di conformità impostata sotto la direttiva 2006/42/CE: il testo dell'Allegato I è cambiato e la formulazione va aggiornata.
- Prepara un fascicolo tecnico specifico per il componente, separato da quello della macchina che lo integrerà.
- Se il tuo prodotto richiede l'intervento di un organismo notificato, avvia la procedura per tempo: non è un passaggio che si improvvisa a ridosso della consegna.
- Comunica chiaramente ai tuoi clienti integratori cosa hai già certificato e cosa resta di loro competenza: evita ambiguità nel fascicolo tecnico finale.
Clausify verifica che il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità del tuo componente siano coerenti con i requisiti dell'Allegato I, prima che il documento finisca nelle mani di un cliente o di un organismo di controllo.
Fonti
Articolo generato con l'ausilio di intelligenza artificiale a partire dalle fonti ufficiali citate. Contenuto informativo, non è consulenza legale.
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